Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell’ Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una
residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Documenti necessari:
– Carta di identità italiana in corso di validità in visione e fotocopia del documento
integrale;
– Codice fiscale;
– Ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale:
SOLO PER PATENTI UE – non è necessario presentare la ricevuta di visita medica se la patente di guida comunitaria risulta in corso di validità e la sua scadenza naturale per la categoria posseduta sia uguale a quella corrispondente in Italia;
– Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa o verbale di ritiro.
PER PATENTI NON UE – dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara di non essere residente in Italia da oltre 4 anni e la data di inizio residenza in Italia;
– 2 foto recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, una foto autenticata in caso di delega;
– Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
– qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un paese extracomunitario è dovuta la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa e/o attestazione di validità della patente. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia del Paese che ha rilasciato la patente. Le sopra indicate certificazioni devono essere convalidate dalla Prefettura.
– Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata con visto Prefettura: Argentina – Corea del sud – Filippine – Giappone – Libano – Moldova (senza visto Prefettura)
Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata richiesta dall’U.M.C. : Brasile – Ucraina
Paesi per i quali è necessaria la traduzione della patente di guida che può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura; Algeria – Brasile – Libano – Macedonia (convertibili solo formato card) – Marocco – Taiwan (solo il caso b) – Tunisia – Turchia (senza visto prefetture) – Ucraina